Alteritas Trentino
Statuto

Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE
ALTERITAS TRENTINO

TITOLO I

Costituzione e scopi

Art.1 – Costituzione

È costituita un’Associazione culturale denominata “Alteritas – Interazione tra i popoli. Sezione Trentino”, in sigla “Alteritas Trentino”, regolata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile, oltre che dal presente Statuto.

L’Associazione ha sede nel Comune di Trento.

Essa opera principalmente nel territorio della Provincia di Trento, ma intende operare anche a livello nazionale e internazionale.

L’Associazione “Alteritas Trentino” aderisce ad “Alteritas – Interazione tra i popoli”, osservandone i principi e le finalità.

Art.2 – Scopi

L’Associazione è apartitica e apolitica, ha durata illimitata nel tempo e non ha scopo di lucro. Essa svolge attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nei settori della cultura, dell’arte e della valorizzazione dei beni culturali, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.

Scopo dell’Associazione è quello di promuovere la ricerca sull’interazione tra i popoli, partendo dalla conoscenza del patrimonio culturale del Trentino al fine di favorirne la valorizzazione e la divulgazione. In particolare, attraverso attività di ricerca multidisciplinare e di studio delle forme di contatto e di scambio tra culture e popoli di diverse origini, lingue, costumi e tradizioni, l’Associazione si propone di promuovere l’accrescimento culturale delle comunità locali attraverso la valorizzazione condivisa e partecipata dell’identità culturale, vissuta come elemento fondante di ogni attività sociale ed economica.

Art.3 – Attività

Per perseguire gli scopi menzionati, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

  1. ricerca e studio relativi alla storia, all’arte, alla lingua e alle tradizioni delle diverse popolazioni, sia in ambito locale che regionale e internazionale, promuovendo anche occasioni e momenti di incontro, dialogo e scambio fra studiosi di differenti discipline, con l’obiettivo di perfezionare e diffondere la conoscenza del patrimonio culturale;

  2. promuovere ed organizzare dibattiti, seminari, conferenze, tavole rotonde, workshops e ogni altra iniziativa utile a sensibilizzare la popolazione sulle tematiche di cui l’Associazione si occupa, e a diffondere la conoscenza del patrimonio storico, artistico e archeologico presente a livello locale e nazionale;

  3. curare la realizzazione di mostre ed esposizioni pubbliche, permanenti o temporanee, aventi ad oggetto manufatti, documenti, sculture, monumenti, quadri ed ogni altro oggetto di interesse storico, artistico e archeologico che documentino l’interazione tra i popoli;

  4. promuovere, pianificare e organizzare progetti didattici ed attività di insegnamento in particolare negli istituti scolastici, sulle materie dell’arte, della storia, dell’archeologia, delle tecnologie applicate alla documentazione e alla divulgazione culturale e della disciplina della didattica museale quale strumento per una diffusione efficace delle materie sopraelencate;

  5. alimentare e promuovere la sperimentazione attiva di nuove forme ed espressioni divulgative e narrative rivolte ai pubblici di tutte le fasce di età (nell’ottica del lifelong learning) quali ad esempio lo storytelling e il reading;

  6. curare la pubblicazione di articoli e periodici quale possibile risultato dell’attività di ricerca svolta, di libri per bambini e ragazzi appartenenti a diverse fasce di età, oltre che di supporti audiovisivi, aventi come tema principale istituti ed argomenti di carattere storico, artistico e archeologico la cui influenza ed attualità è visibile nella società odierna;

  7. promuovere e organizzare corsi di formazione, sia rivolti ad un pubblico generico, sia ad insegnanti sia ad altre categorie professionali, sulle materie della storia, dell’arte, dell’archeologia, della didattica museale e delle nuove forme e tecnologie di comunicazione;

  8. curare e gestire un sito internet e/o una pagina Facebook o di altro social network dedicati all’Associazione, allo scopo di divulgare e far conoscere le tematiche di cui essa si occupa, oltre che di pubblicizzarne le attività;

  9. collaborare con altre associazioni, enti pubblici e privati, che operino a livello locale, nazionale e internazionale, aventi finalità analoghe, simili o connesse a quelle dell’Associazione.

TITOLO II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 – Ammissione degli associati

Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi di essa e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto.

Per aderire all’Associazione occorre avanzare domanda presentata dal richiedente con relativo modulo disponibile su internet, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Presidente sottoporrà la domanda all’approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Nel caso di diniego, motivato, l’interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Art.5 – Quota associativa e uniformità del rapporto associativo

I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa entro venti giorni dall’iscrizione nel Libro soci e, per gli anni successivi, entro il 10 febbraio. Sono inoltre tenuti al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. È garantita l’uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.

Art.6 – Diritti degli associati

I soci si dividono in soci fondatori, ordinari e sostenitori.

Sono soci fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell’Associazione.

Sono soci ordinari tutti coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.

Sono soci sostenitori coloro che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all’attività dell’Associazione.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, oltre che per l’elezione degli organi sociali.

È previsto il rimborso delle spese, documentate in modo analitico ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.7 – Cause di cessazione del rapporto associativo

Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso; tale diritto ha effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la relativa notifica.

La qualità di socio si perde inoltre:

  • per decesso;

  • per mancato pagamento della quota associativa, protrattosi per oltre 30 giorni dalla richiesta di provvedere al versamento della quota inviata dal Consiglio Direttivo;

  • per esclusione, decisa dal Consiglio Direttivo, in caso di comportamento contrario agli scopi dell’Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto all’associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art.8 – Non trasmissibilità della quota associativa

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

TITOLO III

Organi sociali

Art.9 – Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

  1. l’Assemblea dei soci;

  2. il Consiglio direttivo;

  3. il Presidente.

L’elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art.10 – L’Assemblea: composizione, regole di convocazione e di funzionamento

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall’Associazione, e in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all’Assemblea generale.

Ciascun socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare all’Assemblea da un altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio. E’ ammessa una sola delega per associato.

Anche gli Enti hanno diritto a un voto in Assemblea. E’ escluso il voto per corrispondenza.

L’Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei soci.

La convocazione deve pervenire, per lettera o per e-mail, ai soci almeno otto giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, e l’ordine del giorno da discutere. L’adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione assembleare viene redatto apposito verbale, conservato nel Libro verbali dell’Assemblea e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art.11 – Assemblea ordinaria: poteri e regole di voto

L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per la discussione e approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo.

Essa inoltre provvede a:

  • eleggere gli organi sociali;
  • delineare il programma delle attività sociali;

  • approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;

  • deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;

  • discutere e decidere su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.

L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.12 – Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.

In caso di modifiche statutarie, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.13 – Assemblea in videoconferenza

L’Assemblea potrà riunirsi mediante videoconferenza tra la sede legale e i singoli luoghi in cui si trovano i soci. La condizione essenziale per la validità delle riunioni è che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Verificandosi tali presupposti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

In ogni caso è escluso il ricorso alla videoconferenza nell’ipotesi in cui i partecipanti siano chiamati ad esprimersi a mezzo di voto segreto.

Art.14 – Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo, organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea ordinaria ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da tre a sette, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea, con le maggioranze previste per l’Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un vice-Presidente e un Segretario, che può avere anche funzioni di tesoriere.

E’ compito del Segretario redigere i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate a esso dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Il Tesoriere è invece responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.

Art.15 – Poteri del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

– la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall’Assemblea;

– la nomina, al suo interno, del vice Presidente e del Segretario;

– l’ammissione all’Associazione di nuovi soci;

– l’esclusione degli associati;

– la redazione annuale del progetto di bilancio o rendiconto consuntivo, da sottoporre poi all’Assemblea per l’approvazione.

Il Consiglio Direttivo attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

Art.16 – Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta per iscritto, mediante lettera o email, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno, che deve essere spedita a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell’adunanza. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Sono ammesse le riunioni in video conferenza, con le stesse regole previste dall’articolo 12 per l’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato nel Libro verbali del Consiglio Direttivo e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art.17 – Sostituzione dei consiglieri

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede a sostituirli mediante cooptazione; qualora ciò non fosse possibile, il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea la quale provvederà alla sostituzione tramite elezione. I consiglieri cooptati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale deciderà sulla loro conferma; i consiglieri così confermati durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Se, per qualsiasi motivo, viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto; qualora ciò accada, il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l’Assemblea straordinaria, la quale procederà ad una nuova elezione.

Art.18 – Il Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente, eletto direttamente dall’Assemblea, ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. Può essere revocato solamente con delibera assembleare, con le stesse maggioranze previste all’atto della nomina.

In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal vice-Presidente o, in assenza di questo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Il Presidente provvede alla convocazione dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, e li presiede.

Cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.

In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

TITOLO IV

Norme sul patrimonio

Art.19 – Patrimonio sociale

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell’Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all’Associazione.

Il patrimonio è altresì costituito dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economica di natura commerciale, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

Art.20 – Esercizio sociale

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del bilancio o rendiconto consuntivo che dovrà essere approvato dall’Assemblea, da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Il bilancio o rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione nei dieci giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art.21 – Divieto di distribuzione degli utili

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

TITOLO V

Scioglimento dell’Associazione e disposizioni finali

Art.22 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.23 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice civile e le leggi vigenti in materia.

Il Presidente
Rosa Roncador